a cura di Luciana Gennari


Chi è solo e anziano ha sempre diritto alla nomina di un amministratore di sostegno? A quale età è possibile chiedere la tutela del giudice? L’amministrazione di sostegno consente di fornire aiuto e assistenza alle persone che, a causa delle precarie condizioni di salute, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.

In molti si chiedono se è possibile ottenere questa forma di tutela a prescindere dall’età – cioè anche quando non si è propriamente anziani – oppure al contrario se, in età avanzata, la nomina di un amministratore costituisce un diritto.

Sembra dunque opportuno fare chiarezza su questo specifico argomento rispondendo al seguente quesito: a che età si può chiedere l’amministrazione di sostegno?

A cosa serve l’amministrazione di sostegno?

L’amministratore di sostegno è una sorta di tutore della persona che, a causa di una patologia fisica o psichica, non può provvedere ai propri interessi, anche solo temporaneamente.

A differenza del tutore nominato per gli interdetti, però, l’amministratore di sostegno si occupa solamente degli specifici affari che il giudice gli ha affidato.

In buona sostanza, l’amministratore di sostegno è un tutore con meno poteri, in quanto deve preoccuparsi di amministratore soltanto alcuni aspetti della vita del beneficiario, come ad esempio la gestione del patrimonio immobiliare, ecc.

In tutti gli affari non espressamente assegnati dal giudice all’amministratore, il beneficiario della misura può provvedere autonomamente.

Quando si può nominare l’amministratore di sostegno?

Secondo l’art. 404 cod. civ., l’amministratore di sostegno può essere nominato ogni volta che una persona, per effetto di un’infermità oppure di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

In buona sostanza, per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno non occorre essere affetti da una patologia irreversibile e gravissima: è sufficiente che il richiedente si trovi in una situazione – anche solo temporanea – di impossibilità di poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze.

Potrebbero giustificare la nomina di un amministratore di sostegno un infortunio derivante da un sinistro stradale che costringe la vittima a non potersi muovere dal letto per un po’ di tempo; la sottoposizione a una cura farmacologica particolarmente intensa che rende impossibile lo svolgimento delle ordinarie attività; una patologia mentale solo parzialmente invalidante.

Anche la normale disabilità derivante dall’età avanzata può giustificare il ricorso all’amministratore di sostegno. Quanto appena detto merita un approfondimento.

A che età si può chiedere l’amministrazione di sostegno?

L’amministrazione di sostegno non è collegata direttamente all’età del beneficiario, bensì alle sue patologie, fisiche o psichiche.

Di conseguenza, la nomina di un amministratore può essere richiesta anche a favore di una persona particolarmente giovane ma, purtroppo, affetta da gravi menomazioni.

Specularmente, la nomina di un amministratore potrebbe essere rifiutata dal giudice se, dopo un attento esame delle sue condizioni di salute, dovesse emergere che la persona anziana per cui è stata chiesta è in realtà ancora sufficientemente autonoma.

È pur vero, però, che spesso età e malattie vanno di pari passo, cosicché all’avanzare della prima anche le seconde diventano sempre più insistenti.

In sintesi: non esiste un’età in cui è possibile chiedere l’amministrazione di sostegno, in quanto le condizioni per la concessione della tutela sono legate all’effettiva impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi a causa di patologie fisiche o psichiche.

Chi è anziano e solo può chiedere l’amministrazione di sostegno?

La solitudine non rappresenta un requisito per la concessione dell’amministrazione di sostegno.

Chi è anziano e solo non ha quindi diritto automaticamente alla nomina di un amministratore che lo aiuti nella gestione dei propri affari quotidiani (ritiro della pensione, acquisto dei farmaci, ecc.).

Tuttavia, è pur vero che la circostanza di essere soli e anziani, unita alle patologie derivanti dall’età avanzata, possono integrare le condizioni per l’ottenimento dell’amministrazione di sostegno.

Si ribadisce, tuttavia, che la sola età non può essere requisito sufficiente per la concessione della tutela, se non accompagnata da malattie invalidanti.

Fonte : https://www.laleggepertutti.it – 9 Giugno 2024 – Autore: Mariano Acquaviva


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

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