a cura di Luciana Gennari


Il riconoscimento dell’invalidità civile è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa? Il datore può licenziare il dipendente inabile?

L’invalidità civile è riconosciuta dalla commissione medica dell’Inps a tutti coloro ai quali è riscontrata una riduzione della capacità lavorativa. Per queste persone la legge ha predisposto un complesso apparato di benefici, consistenti sia in speciali agevolazioni che in trattamenti economici veri e propri. In tale contesto si pone il seguente quesito: chi fa domanda di invalidità può perdere il lavoro?

Si tratta di un interrogativo molto ricorrente, posto giustamente da quanti temono che, avviando la procedura amministrativa di riconoscimento dell’invalidità civile, possano avere ripercussioni negative in ambito lavorativo. Queste preoccupazioni sono legittime? L’invalidità civile è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa? Vediamo cosa prevede la legge.

Cos’è l’invalidità civile?

L’invalidità civile è la condizione del cittadino che, a causa delle minorazioni (cioè delle patologie) congenite o acquisite, ha subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo (34%) o, se minorenne, che ha difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età [1].

Come si ottiene l’invalidità civile?

L’invalidità civile va chiesta all’Inps inoltrando telematicamente il certificato introduttivo redatto dal proprio medico curante.

La commissione medica, a seguito della visita, stabilisce la percentuale di invalidità spettante al richiedente: si va da un minimo del 34% a un massimo del 100%.

Nel caso di esito negativo, cioè di mancato riconoscimento del grado d’invalidità richiesto, è possibile fare ricorso al tribunale entro sei mesi affinché il giudice, previa visita medico legale del ctu, accordi il beneficio richiesto.

Quali sono i diritti degli invalidi civili?

diritti degli invalidi civili variano in base alla percentuale riconosciuta dalla commissione medica (o dal giudice).

Schematicamente, possiamo così sintetizzare i principali diritti degli invalidi:

  • invalidità pari o superiore al 34% (soglia minima): prestazioni di carattere socio-assistenziale quali, ad esempio, prestazioni protesiche e ortopediche;
  • invalidità pari o superiore al 46%: iscrizione al collocamento mirato;
  • invalidità pari o superiore al 50%: congedo straordinario per cure (se previsto dal Ccnl);
  • invalidità pari o superiore al 67%: esenzione parziale pagamento ticket per visite specialistiche, esami e diagnostica strumentale; esonero dalla visita fiscale; agevolazioni sul trasporto pubblico;
  • invalidità pari o superiore al 74%: assegno mensile di assistenza;
  • invalidità pari al 100%: pensione d’inabilità.

Inoltre, l’invalido totale al 100% che sia anche incapace di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che non sia in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita ha diritto anche all’indennità di accompagnamento [2].

Chi fa domanda di invalidità può perdere il lavoro?

L’invalidità, anche totale, è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa; ciò significa che il lavoratore che fa domanda all’Inps per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile non rischia di perdere il posto, nemmeno se la commissione medica gli riconosce il 100%.

Chi fa domanda di invalidità può essere licenziato?

Chi fa domanda di invalidità non può essere licenziato dal datore: si tratterebbe di una sanzione illegittima, suscettibile di essere impugnata davanti all’autorità giudiziaria.

Secondo la giurisprudenza [3], è illegittimo il licenziamento motivato da una sopravvenuta invalidità o disabilità che non era presente al momento dell’assunzione.

Se un dipendente patisce un’invalidità nel corso della propria carriera lavorativa, questo potrà essere licenziato soltanto nel caso in cui la malattia gli impedisca di svolgere la mansione per la quale era stato assunto e qualsiasi altro tipo di mansione all’interno dell’azienda.

In tal caso il lavoratore non avrebbe più capacità lavorativa, condizione che deve essere accertata da una commissione medica, la quale dovrà verificare l’aggravamento delle condizioni di salute del dipendente ed anche l’impossibilità di reinserimento dello stesso.

Secondo la giurisprudenza [4], nell’ordinamento giuridico italiano vige il divieto di licenziamento del lavoratore divenuto disabile, dovendo il datore cercare soluzioni organizzative e accorgimenti ragionevoli idonei a consentire al medesimo di svolgere la sua prestazione.

Per i giudici, il datore, in presenza della sopraggiunta disabilità del proprio dipendente, è tenuto ad attuare soluzioni ragionevoli che consentano al lavoratore di conservare il posto, eccezion fatta per l’ipotesi in cui tali soluzioni richiedano un onere finanziario sproporzionato.

Totale inabilità al lavoro: cosa fare?

Chi è totalmente inabile al lavoro, nel senso che ha perso ogni capacità lavorativa, può ottenere dall’Inps una speciale prestazione che prende il nome di pensione ordinaria di inabilità [5].

La pensione ordinaria di inabilità viene riconosciuta a domanda, in presenza di due condizioni:

  • il versamento di contributi per almeno cinque anni, dei quali tre nell’ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione;
  • il riconoscimento di infermità o difetto fisico o mentale, che comporti l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Requisiti indispensabili sono, oltre la cessazione di ogni attività lavorativa, anche la cancellazione dagli albi professionali e dagli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi.

IN PRATICA

L’invalidità, anche totale, è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa; ciò significa che il lavoratore che fa domanda all’Inps per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile non rischia di perdere il posto, nemmeno se la commissione medica gli riconosce il 100%.

note :

[1] L. n. 118/1971.

[2] L. n. 18/1980.

[3] Cass., sent. n. 10576/2017.

[4] Cass., ord. n. 31471/2023.

[5] L. n. 222/1984.

Fonte : https://www.laleggepertutti.it – |Autore: Mariano Acquaviva


Luciana Gennari

Nata a Roma il 7 febbraio 1953Vive a Roma

Persona con Disabilità per Ischemia cerebrale. Mamma di tre ragazzi. Raffaello: il figlio dell’amore, il figlio del desiderio e il figlio della scelta. Simone il figlio del desiderio ha una gravissima disabilità dalla nascita. Francesco il figlio della scelta, di anni 30, con patologia schizofrenica (malattia invisibile), morto il 26 novembre 2021. Già Presidente della Consulta per i Diritti delle Persone con Disabilità – Municipio IX ROMA EUR – Comune di Roma, dalla sua istituzione nel 1999 ad oggi, fino alla morte del proprio figlio. In questa Rubrica si potrà parlare di disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e mentale, perché farlo dà la possibilità a chi ci circonda di confrontarci ed aiutarci. Sarà un impegno prezioso per un gesto di servizio e di solidarietà autentica.

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